Lo scopo principale di questo articolo, oltre a voler informare i nostri lettori, è quello di provare a sollecitare l’attenzione degli adulti (genitori, zii, insegnanti, educatori, operatori della salute ecc) in merito a quello che è lo stile di vita dei più giovani, dell’utilizzo che fanno dei loro smartphone e di tutti gli strumenti digitali a loro disposizione. L’utilizzo improprio di tali devices costituisce un rischio potenziale enorme per i ragazzi, ed è pertanto compito degli adulti aiutarli, istruirli ed informarli in merito ad un uso congruo e corretto del mondo digitale oltre che educarli ad un rispetto della propria privacy e di quella altrui.
Le nuove tecnologie e la comunicazione online
Diversi studiosi (Salter, Crofts e Lee, 2012; Strachan, 2014) affermano che quella in corso è l’era digitale e dei dispositivi mobili, l’era in cui le interazioni e le relazioni sono mediate dalla tecnologia, l’era in cui queste ultime non sono solo strumenti bensì rappresentano la cultura in cui i ragazzi oggi vivono, costruiscono e scambiano significati. Oggi internet rappresenta quello spazio potenziale in cui il reale e il virtuale vanno via via mescolandosi ridefinendo i confini simbolici di spazi prima nettamente separati (Scarancelli, 2012).
La velocità dell’evoluzione tecnologica e il cambiamento nelle modalità di comunicazione online non hanno permesso ai “cittadini digitali” di scindere consapevolmente i comportamenti ammissibili in rete da quelli problematici e potenzialmente dannosi.
Gli adolescenti, definiti “nativi digitali” da Marc Prensky (2001) in quanto cresciuti immersi nelle nuove tecnologie, sembrano non essere consci della portata e della pervasività delle proprie azioni digitali: non è raro il palesarsi di un’assoluta normalizzazione della condivisione di materiale intimo e privato senza contemplare che lo stesso rappresenti la propria impronta digitale e che, una volta immesso in rete, possa lasciare una traccia indelebile nella memoria di internet.
Il revenge porn e il cyberbullismo sono aspetti aberranti delle relazioni online disadattive: la concomitanza tra questi due fenomeni è sempre più marcata, tanto che circa il 33% degli episodi di cyberbullismo è a carattere sessuale e coinvolge maggiormente la categoria femminile, che quindi corre un maggiore rischio di vittimizzazione.
Definizione di Revenge Porn
Il revenge porn, detto anche pornografia non consensuale, è un reato sessuale che consiste nella divulgazione online di immagini intime, di solito ad opera di un ex partner, senza il consenso del soggetto protagonista, con l’intento di umiliarlo e di danneggiarne la reputazione. La divulgazione di tale materiale rappresenta spesso una forma di punizione per la sofferenza che l’autore di tale gesto ha subito a causa del rapporto sentimentale interrotto per volontà della vittima (Kopf, 2014; Scheller, 2014; Bates, 2017).
Il reato di revenge porn poggia su due cardini fondamentali. Il primo riguarda il comportamento dell'ex partner che, al fine di vendicarsi, pubblica immagini intime concepite nell'ambito di una relazione sentimentale. Inizialmente queste immagini, di solito autoprodotte da uno o entrambi i partner, sono consensuali per un uso interno alla relazione ma una volta troncato il rapporto queste vengono pubblicate senza il consenso di una delle parti, perseguendo come finalità la vendetta sull’ex partner. Il secondo elemento fondamentale è il mancato consenso della vittima alla produzione e/o alla diffusione delle immagini o del video che la ritraggono.
Una condizione che ha nettamente contribuito alla diffusione del revenge porn è il fenomeno del sexting, che è una delle tante modalità di espressione personale attuate tramite strumenti digitali (Thompson, 2014; Osterday, 2015). Tale fenomeno è stato riscontrato tanto tra minorenni quanto tra adulti senza differenze statisticamente significative (Willard, 2010; Strachan, 2014). Il termine sexting, che deriva dalla fusione di due parole inglesi “sex” e “texting”, cioè l’invio di un messaggio a carattere sessuale, indica un comportamento che consiste nell’invio, nella ricezione o nella condivisione di testi, fotografie o video sessualmente espliciti ad altri, generalmente tramite smartphone (Klettke, Hallford e Mellor, 2014). Il sexting può avvenire tra due parti consenzienti quando la condivisione di messaggi, di immagini e video di se stessi avviene tra due persone che desiderano scambiarsi immagini sessualmente esplicite ad uso privato; in altri casi accade che una delle parti coinvolte inoltri tale materiale intimo ad uno o più individui senza il consenso della persona in esso ritratta e questa modalità è assolutamente lesiva per la privacy. Il sexting è una pratica altamente diffusa, pertanto bisogna intervenire per educare i ragazzi in merito informandoli dei rischi che corrono sia in termini di lesione della privacy che di potenziali conseguenze giuridiche.
Il revenge porn e il sexting dunque sono aspetti diversi del medesimo fenomeno, o meglio il revenge porn può essere considerato la degenerazione del sexting che ne rappresenta quindi il precursore: il sexting diventa revenge porn nel momento in cui le immagini e/o i video vengono condivisi con terzi tramite internet senza il consenso del soggetto protagonista.
Definizione di Cyberbullismo
Il cyberbullismo è l’evoluzione digitale del bullismo, che è stato riconosciuto come una forma grave di violazione dei diritti umani (Greene, 2006), come sancito dalla Convenzione dei Diritti del Fanciullo (1989). Con il termine cyberbullismo ci si riferisce a tutte le forme di prevaricazione e di aggressività perpetrate in e tramite la rete.
La letteratura propone diverse definizioni di cyberbullismo e tutte ne sottolineano il carattere aggressivo e l'impiego degli strumenti tecnologici. A livello internazionale il cyberbullismo è descritto come “un’azione aggressiva, intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, usando mezzi elettronici nei confronti di una vittima che non può difendersi facilmente” (Smith et al., 2008). È dunque una forma di prevaricazione, singola e/o di gruppo, che viene agita in maniera continuativa dai bulli nei confronti di una vittima predestinata. Il cyberbullismo non fa riferimento ad un semplice comportamento aggressivo ma ad una vera e propria esperienza persecutoria. Le aggressioni e i soprusi sono solitamente preordinati e vengono imposti ripetutamente a soggetti particolarmente deboli, i quali tendono a sviluppare uno stato di soggezione e sofferenza psicologica, di solito aggravata dalla loro incapacità a chiedere aiuto. “Il cyberbullismo consiste nell’utilizzo intenzionale, sistematico, pianificato e competente degli aspetti tecnici e/o delle dimensioni sociali della rete per procurare un danno a uno o più soggetti, che non attuano efficaci strategie di contrasto” (Fedeli, 2011).
Il 18 giugno 2017 è entrata in vigore una nuova legge che si occupa del fenomeno del cyberbullismo, Legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017. Inoltre nell’ottobre del 2017 sono stata pubblicate “Le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo” previste dalla legge, uno strumento flessibile e aggiornabile per rispondere alle sfide educative e pedagogiche legate alla costante evoluzione delle nuove tecnologie. Con la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 si fornisce per la prima volta una definizione giuridica del cyberbullismo definendolo come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. (Art.1) e indica misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (qualunque sia il ruolo nell’episodio) da attuare in ambito scolastico, e non solo.
Caratteristiche della pornografia non consensuale e del cyberbullismo
È difficile stabilire i confini di questi due fenomeni poiché nel cyberspazio il quadro di riferimento non è costituito dallo spazio fisico bensì dalle relazioni, e queste sono potenzialmente infinite. Inoltre le relazioni digitali tendono a favorire pensieri e comportamenti più disinibiti, incrementando l’aggressività e la sessualizzazione nei rapporti. Conseguenza di una combinazione di fattori quali la facilità con cui la tecnologia ha permesso di scattare e condividere fotografie così come l’impulsività e l’incapacità biologica degli adolescenti di predire le potenziali conseguenze negative delle proprie azioni (Willard, 2010) hanno contribuito alla diffusione della pornografia non consensuale e del cyberbullismo.
Questi due fenomeni, seppur diversi nelle loro specificità, presentano molti aspetti in comune. Entrambi si verificano per conto di specifici strumenti, quali i social network, i dispositivi mobili, il web in generale e tutte le nuove tecnologie, e si poggiano sulle caratteristiche intrinseche di strumenti quali immediatezza, anonimato e viralità. Revenge porn e cyberbullismo rafforzano la propria crudeltà poggiandosi sulla memoria infinita ed eterna della Rete, poiché ogni informazione caricata in internet rimane astrattamente disponibile per sempre (Finocchiaro, 2016). Come sostengono Willard (2010) e Strachan (2014) le informazioni condivise in Rete sono immortali. Inoltre sia il revenge porn che il cyberbullismo si fondano su una base relazionale di tipo aggressivo con lo scopo di denigrare, offendere e arrecare nocumento alla vittima, al punto da richiedere due distinte leggi per dare una cornice giuridica a questi fenomeni ed arginarne la crudeltà.
L’elemento potenzialmente in grado di condurre ad esiti drammatici online sembra essere proprio la visibilità senza confini, rappresentata da una possibilità infinita di “spettatori” – “condivisori” – “commentatori” offerta appunto dalla rete. La visibilità sul web occupa ogni spazio disponibile, di conseguenza è impossibile sottrarvisi. Da spazio senza confini il web diventa così un luogo chiuso senza alternative, dove l’idea di libertà che nasce con internet sembra capovolgersi nel suo contrario. Sembrerebbe dunque che dal cyber spazio sia difficile sfuggire. Questa condizione alimenta l’intensità della brutalità agita in prima battuta dal persecutore, e dunque è in grado di amplificare l’effetto della violenza vissuta dalla vittima sia nei casi di pornografia non consensuale che di cyberbullismo. In rete poi non c’è contatto fisico, tutto si svolge attraverso uno schermo interattivo che funge da barriera protettiva, dunque la comunicazione avviene ad una distanza di sicurezza e questo mancato coinvolgimento del corpo nella sua concretezza, e dalla relativa assenza della comunicazione non verbale ad esso associato, facilita tali modalità interattive.
Alla luce di quanto riportato emerge che è estremamente necessario educare i cyber-cittadini a tal riguardo e fornire loro tutti gli strumenti necessari per difendersi da qualsiasi forma di aggressione elettronica. È inoltre fondamentale un’educazione affettiva e sessuale, centrata sul rispetto nel rapporto con l’altro, sull’importanza delle relazioni e sugli effetti della vittimizzazione, così da provare a scongiurare il rischio di ulteriori episodi di pornografia non consensuale così come il cyberbullismo.
Per chi desidera approfondire è possibile consultare i dettagli delle leggi su questi due fenomeni sul web: Legge n. 69 del 19 luglio 2019, art. 612-ter per quanto riguarda il revenge porn all’interno del Codice Rosso e la legge n. 71 del 29 maggio del 2017 in merito al cyberbullismo.